
Ultime guide
Per quanto tempo conservare ricevute e bollettini?
2. Differenza tra vessatorie ed abusive
3. Quelle rilevanti per il consumatore
4. Come leggere bene un contratto
7. Il caso dei servizi finanziari
3. Sebbene tutte le clausole trattate riguardino il rapporto professionista/consumatore, ce ne sono alcune particolarmente importanti a cui il consumatore (o comunque l'utente in generale) dovrebbe fare attenzione in fase di valutazione preventiva di un contratto.
Penali per ritardo
Sono vessatorie le clausole che prevedono a carico del cliente inadempiente o in ritardo nell'adempimento l'applicazione di penali spropositate. Una penale può essere spropositata perché di ammontare eccessivo, sia in sé stessa sia rispetto a ciò che effettivamente e' stato concluso a seguito del contratto.
Sanzioni per disdetta anticipata
E' considerata altrettanto vessatoria la clausola che preveda la possibilità per il professionista di trattenere una cifra come penale in caso di disdetta anticipata del contratto, senza contestualmente prevedere -a carico dello stesso professionista- una penale d'importo pari al doppio in caso di propria disdetta o mancata conclusione del contratto.
Sempre in materia di disdetta, e' vessatoria anche quella clausola che imponesse di farla entro termini eccessivamente anticipati rispetto alla scadenza naturale del contratto, al fine di evitare il rinnovo tacito dello stesso. Così per esempio un'assicurazione di un anno non potrà prevedere come termine per la comunicazione di disdetta 6 mesi prima della scadenza stessa: sarebbe eccessivo.
Improbabile luogo di risoluzione controversie
Potrà anche essere contestata una clausola che fissi, nei contratti con un consumatore, un foro competente per eventuali controversie in un luogo diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore stesso.
Modifiche unilaterali
Tra le più frequenti poi compaiono le clausole che consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto. Le modifiche possono riguardare sia le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, oppure consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza prevedere che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (sono esclusi i casi di variazioni minimali come le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto).
di FTA online
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