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Clausole vessatorie, una guida

6. Prima di contestare le clausole di un contratto è opportuno valutarne la reale vessatorietà. Ottenere l'annullamento di un contratto da un giudice non è cosa semplice. Nello specifico la legge parla di "presunzione" di vessatorieta' (con alcune eccezioni che vedremo più avanti), ed un caso può differire molto dall'altro.

Non solo clausole
Una valutazione, infatti, non deve riguardare solo il testo della clausola ma anche un'altra serie di elementi come il tipo di contratto, la modalità con cui e' stato sottoscritto, il tipo di bene o servizio oggetto dello stesso, le altre clausole del contratto o di un altro collegato, etc.etc. Quel che conta e' l'equilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle due parti.

Squilibrio nel mirino
E' bene precisare, inoltre, che la vessatorieta' non riguarda ne' l'oggetto del contratto ne' l'entità' ed adeguatezza del corrispettivo, quindi non e' rilevante, per esempio, un prezzo eccessivo rispetto a quello medio di mercato o un termine di consegna giudicato lungo, ma solo l'eventuale condizione di squilibrio del consumatore rispetto al professionista (per esempio la presenza di una clausola che consente al venditore di recedere mentre non prevede la stessa facoltà per il consumatore).

Quel che e' certo e' che una clausola contestata e riconosciuta vessatoria da un giudice (che può rilevarla anche d'ufficio) diventa nulla, quindi inefficace, mentre il resto del contratto, in sé, rimane valido.

Sono invece sempre inefficaci come detto in precedenza - anche nel caso in cui siano state oggetto di trattativa - tutte quelle clausole abusive che:

  • escludano o limitino la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  • escludano o limitino le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  • prevedano l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

di FTA online

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